Parte terza: Della protezione degli adulti
Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali
Capo secondo: Delle curatele
Sezione quarta: Del curatore
< Art. 402 A. Nomina / III. Conferimento dell’ufficio a più persone
> Art. 404 C. Compenso e spese
Art. 403
B. Impedimento e collisione di interessi
1 Quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede essa stessa all’affare.
2 In caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta.
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali