Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte terza: Della tutela
Titolo decimo: Dell’organizzazione generale della tutela
Capo sesto: Della privazione della libertą a scopo d’assistenza
< Art. 397e E. Procedura nei Cantoni / I. In generale
> Art. 398 A. Assunzione dell’ufficio / I. Inventario
Art. 397f1
II. Davanti al giudice
1 Il giudice decide con procedura semplice e rapida.
2 Se necessario, il giudice accorda un patrocinatore alla persona interessata.
3 La persona interessata deve essere interrogata oralmente dal giudice di prima istanza.
1 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali