Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte terza: Della tutela
Titolo decimo: Dell’organizzazione generale della tutela
Capo quinto: Della nomina di un curatore
< Art. 396 B. Competenza
> Art. 397a A. Condizioni

Art. 397

C. Nomina del curatore

1 Per la procedura valgono le disposizioni sulla tutela.

2 La nomina è pubblicata solo se l’autorità tutoria lo reputa opportuno.

3 Se la nomina non è pubblicata, essa viene comunicata all’ufficio d’esecuzione del domicilio attuale della persona di cui si tratta, sempreché tale misura non appaia inopportuna.1


1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali