Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Della protezione degli adulti
Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali
Capo primo: Principi generali
< Art. 387 D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura
> Art. 389 B. Sussidiarietą e proporzionalitą

Art. 388

A. Scopo

1 Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.

2 Per quanto possibile conservano e promuovono l’autodeterminazione dell’interessato.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali