Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte terza: Della tutela
Titolo decimo: Dell’organizzazione generale della tutela
Capo quarto: Della nomina del tutore
< Art. 380 A. Condizioni / II. Preferenza dei parenti e del coniuge
> Art. 382 A. Condizioni / IV. Obbligo di accettazione
Art. 381
III. Designazione del tutelato o dei genitori
Se il tutelato, il di lui padre o la di lui madre designano come tutore una persona di loro fiducia, tale indicazione dev’essere seguita, a meno che gravi motivi non vi si oppongano.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali