Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte terza: Della tutela
Titolo decimo: Dell’organizzazione generale della tutela
Capo quarto: Della nomina del tutore
< Art. 379 A. Condizioni / I. In genere
> Art. 381 A. Condizioni / III. Designazione del tutelato o dei genitori
Art. 380
II. Preferenza dei parenti e del coniuge
Se non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina del tutore, l’autorità tutoria deve dare la preferenza ad un prossimo parente1 idoneo, od al coniuge della persona da sottoporsi a tutela, avuto riguardo alle circostanze personali ed alla vicinanza del domicilio.
1 Nel testo francese: «parentes ou alliés» (parenti o affini).
Stato 1° gennaio 2012
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