Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte terza: Della tutela
Titolo decimo: Dell’organizzazione generale della tutela
Capo primo: Degli organi della tutela
< Art. 360 A. In genere
> Art. 362 B. Autorità di tutela / II. Tutela di famiglia / 1. Ammissibilità e condizioni
Art. 361
B. Autorità di tutela
I. Autorità cantonali
1 Le autorità di tutela sono l’autorità tutoria e l’autorità di vigilanza.
2 I Cantoni designano queste autorità e, quando siano istituite due istanze per l’autorità di vigilanza, ne regolano le rispettive competenze.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali