Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo nono: Della comunione di famiglia
Capo terzo: Dei beni di famiglia
< Art. 346 B. Indivisione / IV. Scioglimento / 4. Norme per la divisione
> Art. 348 B. Indivisione / V. Compartecipazione / 2. Speciali motivi di scioglimento

Art. 347

V. Compartecipazione

1. Definizione

1 I partecipanti possono rimettere la gestione dell’azienda e la rappresentanza ad uno di essi con l’obbligo di corrispondere agli altri una quota annua del guadagno netto.

2 Salvo patto contrario, questa quota č fissata equamente, secondo la rendita media dei beni comuni per un sufficiente periodo di tempo, avuto riguardo alle prestazioni dell’assuntore.


Stato 1° gennaio 2013
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