Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo nono: Della comunione di famiglia
Capo secondo: Della potestà domestica
< Art. 334 B. Effetti / III. Credito dei figli e degli abiatici / 1. Condizioni
> Art. 335 A. Fondazioni di famiglia
Art. 334bis 1
2. Procedura
1 L’indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.
2 Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l’azienda passa in altre mani.
3 L’indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev’essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali