Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione
Capo terzo: Dell’autoritā parentale
< Art. 315a C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 2. Nella procedura matrimoniale / a. Competenza del giudice
> Art. 316 C. Protezione del figlio / VIII. Vigilanza sugli affiliati
Art. 315b1
b. Modifica di misure giudiziarie
1 Il giudice č competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio:
- 1.
- durante la procedura di divorzio;
- 2.
- nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio;
- 3.
- nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.
2 Negli altri casi sono competenti le autoritā di tutela.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali