Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione
Capo terzo: Dell’autoritā parentale
< Art.  315a C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 2. Nella procedura matrimoniale / a. Competenza del giudice
> Art. 316 C. Protezione del figlio / VIII. Vigilanza sugli affiliati

Art.  315b1

b. Modifica di misure giudiziarie

1 Il giudice č competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio:

1.
durante la procedura di divorzio;
2.
nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio;
3.
nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale; le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia.

2 Negli altri casi sono competenti le autoritā di tutela.


1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).


Stato 1° gennaio 2012
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