Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione
Capo terzo: Dell’autorità parentale
< Art. 314 C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 1. In genere
> Art. 315 C. Protezione del figlio / VII. Competenza / 1. In genere

Art. 314a1

2. In caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza

1 Se il figlio è collocato in uno stabilimento da un’autorità, si applicano per analogia le disposizioni sulla decisione giudiziaria e sulla procedura in caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza riguardo a persone maggiorenni o interdette.

2 Il figlio che non abbia ancora compiuto i sedici anni non può chiedere lui stesso la decisione giudiziaria.

3 In caso di pericolo nel ritardo o di malattia psichica del figlio, i Cantoni possono attribuire la competenza ad ordinare il collocamento, oltre che all’autorità tutoria, anche ad altri uffici idonei.


1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31; FF 1977 III 1).


Stato 1° gennaio 2012
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