Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione
Capo terzo: Dell’autorità parentale
< Art. 313 C. Protezione del figlio / V. Modificazione delle circostanze
> Art. 314a C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 2. In caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza

Art. 3141

VI. Procedura

1. In genere

La procedura è stabilita dal diritto cantonale, riservate le seguenti norme:

1.2
prima di ordinare una misura a protezione del figlio, l’autorità tutoria o il terzo incaricato lo sentono personalmente e in modo appropriato, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano;
2.
l’autorità disponente o di ricorso può togliere l’effetto sospensivo al ricorso contro una misura ordinata per proteggere il figlio.

1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali