Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione
Capo terzo: Dell’autorità parentale
< Art. 297 A. Condizioni / II. Genitori coniugati
> Art. 298a A. Condizioni / III. Genitori non coniugati / 2. Autorità parentale in comune

Art. 2981

III. Genitori non coniugati

1. In genere2

1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre.

2 Se la madre è minorenne o deceduta, privata dell’autorità parentale o sotto curatela generale, l’autorità di protezione dei minori trasferisce al padre l’autorità parentale oppure nomina un tutore al figlio, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.3

3 A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità di protezione dei minori può trasferire l’autorità parentale da un genitore all’altro.4


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).


Stato 1° gennaio 2013
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