Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione
Capo terzo: Dell’autorità parentale
< Art. 297 A. Condizioni / II. Genitori coniugati
> Art. 298a A. Condizioni / III. Genitori non coniugati / 2. Autorità parentale in comune
Art. 2981
III. Genitori non coniugati
1. In genere2
1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre.
2 Se la madre è minorenne, interdetta, deceduta o privata dell’autorità parentale, l’autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l’autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali