Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Del diritto delle persone
Titolo primo: Delle persone fisiche
Capo primo: Del diritto della personalità
< Art. 27 B. Protezione della personalità / I. Contro impegni eccessivi
> Art. 28a B. Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite / 2. Azioni / a. In genere

Art. 281

II. Contro lesioni illecite

1. Principio

1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.

2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.


1 Nuovo testo giusta il n. I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).


Stato 1° gennaio 2013
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