Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione
Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori
< Art. 278 C. Genitori coniugati
> Art. 280 a 284 D. Azione / II e III
Art. 2791
D.2 Azione
I. Diritto
1 Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l’anno precedente l’azione.
1 Nuovo testo il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
3 Abrogati dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali