Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione
Capo primo: Della comunione dei figli coi genitori
< Art. 275 D. Relazioni personali / III. Competenza
> Art. 276 A. Oggetto e estensione

Art. 275a1

E. Informazione e schiarimenti

1 I genitori senza autoritą parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.

2 Essi, alla stregua del detentore dell’autoritą parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

3 Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.


1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).


Stato 1° gennaio 2012
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