Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 269b E. Contestazione / II. Termine
> Art. 270 A. Cognome
Art. 269c1
F. Collocamento in vista d’adozione
1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.
2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; č fatto salvo il collocamento tramite gli organi di tutela.
3 Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell’autoritā cantonale competente in materia di collocamento in vista d’adozione, nell’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione e nella vigilanza.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
2 Abrogato dal n. 15 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).