Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 268c Dter. Informazione circa l’identità dei genitori del sangue
> Art. 269a E. Contestazione / I. Motivi / 2. Altri vizi

Art. 2691

E. Contestazione

I. Motivi

1. Mancanza del consenso

1 L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.

2 L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).


Stato 1° gennaio 2012
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