Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 267a C. Effetti / II. Cittadinanza
> Art. 268a D. Procedura / II. Istruttoria
Art. 2681
D. Procedura
I. In generale
1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché non comprometta le altre condizioni.
3 Se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempite.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Stato 1° gennaio 2012
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