Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 267 C. Effetti / I. In generale
> Art. 268 D. Procedura / I. In generale
Art. 267a1
II. Cittadinanza
Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quella anteriore.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali