Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 266 B. Adozione di maggiorenni e interdetti
> Art. 267a C. Effetti / II. Cittadinanza

Art. 2671

C. Effetti

I. In generale

1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.

2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante.

3 Con l’adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).


Stato 1° gennaio 2012
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