Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 266 B. Adozione di maggiorenni e interdetti
> Art. 267a C. Effetti / II. Cittadinanza
Art. 2671
C. Effetti
I. In generale
1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.
2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante.
3 Con l’adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali