Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 265c A. Adozione di minori / V. Consenso dei genitori del sangue / 3. Astrazione / a. Condizioni
> Art. 266 B. Adozione di maggiorenni e interdetti
Art. 265d1
b. Decisione
1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità tutoria del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.
2 Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.
3 Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Stato 1° gennaio 2012
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