Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 264b A. Adozione di minori / III. Adozione singola
> Art. 265a A. Adozione di minori / V. Consenso dei genitori del sangue / 1. Forma

Art. 2651

IV. Età e consenso dell’adottando

1 L’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.

2 Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

3 Se è sotto tutela, è necessario il consenso dell’autorità di vigilanza sulle tutele, quand’anche sia capace di discernimento.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).


Stato 1° gennaio 2012
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