Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo quarto: Dell’adozione
< Art. 264a A. Adozione di minori / II. Adozione congiunta
> Art. 265 A. Adozione di minori / IV. Età e consenso dell’adottando
Art. 264b1
III. Adozione singola
1 Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età.
2 Una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d’età può adottare da sola se l’adozione congiunta si rileva impossibile poiché l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
Stato 1° gennaio 2012
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