Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo terzo: Del riconoscimento e della sentenza di paternità
< Art. 262 B. Azione di paternità / II. Presunzione
> Art. 264 A. Adozione di minori / I. Condizioni generali

Art. 2631

III. Termine

1 L’azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:

1.
dalla madre, entro un anno dalla nascita;
2.
dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.

2 Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l’azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell’estinzione di tale rapporto.

3 Scaduto il termine, l’azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali