Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo terzo: Del riconoscimento e della sentenza di paternità
< Art. 260b A. Riconoscimento / II. Contestazione / 2. Motivo
> Art. 261 B. Azione di paternità / I. Diritto all’azione

Art. 260c1

3. Termine

1 L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.

2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.

3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.


1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).


Stato 1° gennaio 2012
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