Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo terzo: Del riconoscimento e della sentenza di paternità
< Art. 259 E. Matrimonio dei genitori
> Art. 260a A. Riconoscimento / II. Contestazione / 1. Diritto all’azione
Art. 2601
A. Riconoscimento
I. Condizioni e forma
1 Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.
2 Se l’autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso dei genitori o del tutore.
3 Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un’azione d’accertamento della paternità, davanti al giudice.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
Stato 1° gennaio 2012
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