Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte seconda: Della parentela
Titolo settimo: Del sorgere della filiazione
Capo secondo: Della paternità del marito
< Art. 255 A. Presunzione
> Art. 256a B. Contestazione / II. Motivo / 1. Concepimento nel matrimonio

Art. 2561

B. Contestazione

I. Diritto all’azione

1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente:

1.
dal marito;
2.
dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età.

2 L’azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.

3 L’azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 19982 sulla medicina della procreazione.3


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 RS 810.11
3 Nuovo testo giusta l’art. 39 della LF del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3055; FF 1996 III 189).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali