Libro primo: Del diritto delle persone
Titolo primo: Delle persone fisiche
Capo primo: Del diritto della personalità
< Art. 24 A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / b. Cambiamento di domicilio o dimora
> Art. 26 A. Personalità in genere / V. Cittadinanza e domicilio / 2. Domicilio / d. Dimora in uno stabilimento
Art. 251
c. Domicilio di persone dipendenti
1 Il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
2 Il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità tutoria.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
Stato 1° gennaio 2012
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