Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi
Capo primo: Disposizioni generali
< Art. 195 F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro
> Art. 196 A. Rapporti di proprietà / I. Composizione

Art. 195a

G. Inventario

1 Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.

2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali