Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi
Capo primo: Disposizioni generali
< Art. 194 E. …
> Art. 195a G. Inventario

Art. 195

F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro

1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.

2 Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.


Stato 1° gennaio 2012
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