Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo quinto: Degli effetti del matrimonio in generale
< Art. 170 J. Obbligo d’informazione
> Art. 172 K. Protezione dell’unione coniugale / II. Misure giudiziarie / 1. In genere

Art. 171

K. Protezione dell’unione coniugale

I. Consultori

I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali