Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale
Capo terzo: Degli effetti del divorzio
< Art.  129 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / III. Rendita / 3. Modifica mediante sentenza
> Art. 131 E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio / IV. Esecuzione / 1. Aiuto all’incasso e anticipi

Art. 130

4. Estinzione per legge

1 L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.

2 Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali