Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale
Capo terzo: Degli effetti del divorzio
< Art. 122 D. Previdenza professionale / I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza / 1. Divisione delle prestazioni d’uscita
> Art. 124 D. Previdenza professionale / II. Dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza o d’impossibilità della divisione
Art. 123
2. Rinuncia ed esclusione
1 Un coniuge può, nella convenzione, rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d’invalidità sia garantita in altro modo.
2 Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
Stato 1° gennaio 2013
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