Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale
Capo terzo: Degli effetti del divorzio
< Art. 120 B. Regime matrimoniale e diritto successorio
> Art. 122 D. Previdenza professionale / I. Prima del sopraggiungere di un caso di previdenza / 1. Divisione delle prestazioni d’uscita

Art. 121

C. Abitazione familiare

1 Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro coniuge.

2 Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l’importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all’altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.

3 Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all’altro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d’abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali