Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro primo: Del diritto delle persone
Titolo primo: Delle persone fisiche
Capo primo: Del diritto della personalità
< Art. 11 A. Personalità in genere / I. Godimento dei diritti civili
> Art. 13 A. Personalità in genere / II. Esercizio dei diritti civili / 2. Condizioni / a. In genere

Art. 12

II. Esercizio dei diritti civili

1. Oggetto

Chi ha l’esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali