Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale
Capo terzo: Degli effetti del divorzio
< Art. 118 B. Effetti della separazione
> Art. 120 B. Regime matrimoniale e diritto successorio

Art. 119

A. Situazione dei coniugi divorziati

1 Il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudicato della sentenza, non dichiari all’ufficiale dello stato civile di volere riprendere il cognome originario o il cognome che portava prima del matrimonio.

2 Il divorzio non ha effetti sul diritto d’attinenza cantonale e comunale.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali