Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo quarto: Del divorzio e della separazione coniugale
Capo primo: Delle condizioni del divorzio
< Art. 113
> Art. 115 B. Divorzio su azione di un coniuge / II. Rottura del vincolo coniugale

Art. 1141

B. Divorzio su azione di un coniuge

I. Dopo la sospensione della vita comune

Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un’azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali