Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo: Del matrimonio
Capo quarto: Della nullità del matrimonio
< Art.  105 B. Nullità assoluta / I. Cause
> Art. 107 C. Nullità relativa / I. Cause

Art.  106

II. Azione

1 L’azione è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato.

2 Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.

3 L’azione è proponibile in ogni tempo.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali