Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

194.11

Ordinanza
concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero

(Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale)

del 12 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge),

ordina:

Art. 1 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti permanenti

Art. 2 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine

Art. 3 Strategia

Art. 4 Coordinamento

Art. 5 Strumenti

Art. 6 Sostegno finanziario

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

Art. 8 Modifica del diritto vigente

Art. 9 Entrata in vigore

RU 2008 6419


1 RS 194.1

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali