194.11
Ordinanza
concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero
(Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale)
del 12 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 20001 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge),
ordina:
Art. 2 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine
Art. 3 Strategia
Art. 4 Coordinamento
Art. 5 Strumenti
Art. 6 Sostegno finanziario
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione
Art. 8 Modifica del diritto vigente
Art. 9 Entrata in vigore
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali