Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

173.71

Legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali
della Confederazione

(Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)

del 19 marzo 2010 (Stato 1° aprile 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 123 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 191a capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20082,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 2 Autorità penali della Confederazione

Art. 3 Lingua del procedimento

Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale

Capitolo 1: Polizia

Art. 4 Adempimento dei compiti di polizia

Art. 5 Statuto delle forze di polizia cantonali

Art. 6 Responsabilità per danni

Capitolo 2: Ministero pubblico della Confederazione

Sezione 3: Nomina, durata della carica, destituzione e statuto del personale

Art. 20 Nomina e durata della carica

Art. 21 Destituzione

Art. 22 Statuto del personale

Titolo terzo: Autorità giudiziarie

Capitolo 1: Tribunale penale federale

Sezione 1: Sede, composizione e vigilanza

Art. 32 Sede

Art. 33 Composizione

Art. 34 Vigilanza

Sezione 3: Corti dei reclami penali

Art. 37 Competenze

Art. 38 Composizione

Capitolo 2: Giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi

Art. 65

Titolo quarto: Disposizioni procedurali integrative

Art. 66 Reati politici

Art. 67 Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione

Art. 68 Diritti e obblighi di comunicazione

Art. 69 Notificazione mediante pubblicazione

Art. 70 Interrogatorio dei testimoni da parte della polizia

Art. 71 Ricompense

Art. 72 Procedura in caso di arresto provvisorio di un contravventore

Art. 73 Spese e indennità

Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 75 Esecuzione da parte del Ministero pubblico della Confederazione

Art. 76 Decisioni successive

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 77 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 78 Disposizioni transitorie

Art. 79 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata en vigore: 1° gennaio 20113


Allegato
- Abrogazione e modifica del diritto vigente


 RU 2010 3267


1 RS 101
2 FF 2008 7093
3 DCF del 31 mar. 2010


Stato 1° aprile 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali