Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Statuto
< Art. 5 Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario
> Art. 6 Luogo delle sedute e luogo di servizio

Art. 5a1 Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica

1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell’ambito dell’attivitą amministrativa del Tribunale federale dei brevetti si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 Il Tribunale federale dei brevetti emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.


1 Introdotto dal n. II 4 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).
2 RS 172.010


Stato 1° dicembre 2012
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