Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato

(art. 23 cpv. 5)

Ripartizione delle cause

1 Prima corte

La prima corte giudica le cause in materia di:

responsabilitā dello Stato e regresso;
personale federale (inclusi i controlli di sicurezza delle persone e l’autorizzazione a perseguire penalmente il personale federale);
protezione dei dati;
politecnici federali;
ginnastica e sport;
protezione della natura e del paesaggio;
affari militari;
materiale bellico;
protezione della popolazione e protezione civile;
dogane;
tributi;
imposte;
alcol;
progetti riguardanti infrastrutture;
pianificazione del territorio;
percorsi pedestri ed escursionistici;
espropriazioni;
acque;
strade nazionali;
energia;
circolazione e trasporti;
protezione dell’ambiente e delle acque;
poste e telecomunicazioni;
radio e televisione;
foreste;
caccia;
assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della prima corte);
rapporti di lavoro dei giudici e dei cancellieri del Tribunale penale federale.

2 Seconda corte

La seconda corte giudica le cause in materia di:

acquisti pubblici;
vigilanza sulle fondazioni;
registro di commercio e ragioni sociali;
proprietā intellettuale;
cartelli e sorveglianza dei prezzi;
formazione professionale;
promovimento delle scuole universitarie;
fondazione Pro Helvetia;
promovimento della ricerca;
protezione degli animali;
approvvigionamento economico del Paese;
societā d’investimento in capitale di rischio;
legislazione sul lavoro;
promozione dell’alloggio, della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietā;
agricoltura, regioni montane;
epizoozie;
materiale edilizio;
turismo e aiuto agli investimenti;
lotterie, giochi d’azzardo e case da gioco, sempre che non si tratti di tributi;
accreditamento e designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformitā, di registrazione e d’omologazione;
controllo dei metalli preziosi;
esplosivi;
commercio con l’estero (inclusa la promozione delle esportazioni);
Banca nazionale svizzera;
vigilanza sugli istituti di credito e sulle borse;
riciclaggio di denaro;
sorveglianza delle assicurazioni private;
assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della seconda corte).

3 Terza corte

1 La terza corte giudica le cause in materia di:

cittadinanza;
riconoscimento dell’apolidia;
diritto degli stranieri;
esercizio dei centri di registrazione;
garanzie e conteggi dei conti di garanzia;
assistenza ai sensi della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi);
rilascio di passaporti svizzeri all’estero;
documenti di viaggio per stranieri;
archiviazione;
aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero;
collocamento in vista d’adozione;
ripartizione dei valori patrimoniali confiscati;
prestazioni della Confederazione per l’esecuzione delle pene e delle misure;
esami federali di maturitā;
cultura;
protezione dei monumenti;
legislazione sulle armi;
formazione e perfezionamento delle professioni mediche;
sostanze terapeutiche;
stupefacenti, prodotti chimici, protezione contro le radiazioni, procreazione medicalmente assistita, derrate alimentari, lotta contro le malattie e le epidemie;
AVS/AI per persone domiciliate all’estero;
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditā;
prestazioni collettive dell’AVS/AI;
assicurazione contro le malattie (incluso l’elenco delle specialitā);
assicurazione contro gli infortuni;
assicurazione contro la disoccupazione;
assistenza ai sensi della legge federale del 21 marzo 19732 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero;
assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della terza corte).

2 Alla terza corte sono inoltre attribuite tutte le cause che secondo il presente allegato non possono essere affidate a un’altra corte.

4 Quarta e quinta corte

1 La quarta e quinta corte giudicano le cause nell’ambito della legislazione in materia d’asilo, in quanto non sia competente la terza corte.

2 La quarta e la quinta corte sono, in particolare, competenti per:

la revoca di un’ammissione provvisoria pronunciata nell’ambito della procedura d’asilo;
il diniego provvisorio d’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto;
l’assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della quarta e quinta corte).

3 Le cause sono ripartite, di norma, in egual numero tra le due corti secondo il principio della casualitā, fatti salvi determinate esigenze linguistiche e accordi speciali tra le due corti.


1 RS 142.31
2 RS 852.1

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali