Capitolo 8: Disposizioni finali
< Art. 131 Abrogazione e modifica del diritto vigente
> Art. 133 Referendum ed entrata in vigore
Art. 132 Disposizioni transitorie
1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
2 In deroga all’articolo 86 capoverso 1, le decisioni di approvazione dei piani pronunciate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni per quanto concerne la seconda fase della realizzazione della NFTA (art. 10bis cpv. 1 lett. b del DF del 4 ott. 19911 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina) sono direttamente impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. In tali casi, il Tribunale federale può esaminare liberamente i fatti.
3 I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 19432 sull’organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 19843 concernente l’aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.4
4 La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l’articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.5
1 RS 742.104
2 CS 3 499
3 [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879]
4 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).
5 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).