Capitolo 3: Istruzione di base e sviluppo del personale
Sezione 1: Istruzione di base
< Art. 10
> Art. 12 Assegnazione di funzioni
Art. 11
1 L’istruzione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, comprende il corso di studi di bachelor per ufficiali di professione al PF di Zurigo oppure il corso di diploma o le Scuole militari 1 e 2 dell’Accademia militare del PF di Zurigo conformemente all’ordinanza del 24 settembre 20041 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell’esercito può derogare a questa regola.2
2 L’istruzione di base dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo di professione, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione è disciplinata nell’OSVM3.
3 L’istruzione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso d’istruzione di base conformemente all’ordinanza del 9 dicembre 19964 concernente la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell’esercito può derogare a questa regola.
4 L’istruzione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego. Il capo dell’esercito disciplina i dettagli.
5 L’istruzione di base dei militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego. Il capo dell’esercito disciplina i dettagli.
1 RS 414.131.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).
3 RS 512.271
4 [RU 1997 553. RU 2005 2505 art. 11]. Vedi ora l’O del DDPS del 23 giu. 2005 concernente la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito (RS 512.413).