Capitolo 2: Politica del personale
Sezione 1: Principi
< Art. 8 Impiego e integrazione di disabili
> Art. 10 Comportamento rispettoso dell’ambiente e atto a promuovere la salute e la sicurezza
Art. 9 Protezione della personalitą
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)
I Dipartimenti prendono misure adeguate per impedire ingerenze inammissibili nella personalitą dei singoli impiegati da qualsiasi persona esse provengano, quali in particolare:
- a.
- il rilevamento sistematico di dati personali relativi alle prestazioni senza che l’interessato ne sia informato;
- b.
- l’esercizio o la tolleranza di attacchi o azioni contro la dignitą personale o professionale.
Stato 15 settembre 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali