Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Politica del personale
Sezione 1: Principi
< Art. 8 Impiego e integrazione di disabili
> Art. 10 Comportamento rispettoso dell’ambiente e atto a promuovere la salute e la sicurezza

Art. 9 Protezione della personalitą

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

I Dipartimenti prendono misure adeguate per impedire ingerenze inammissibili nella personalitą dei singoli impiegati da qualsiasi persona esse provengano, quali in particolare:

a.
il rilevamento sistematico di dati personali relativi alle prestazioni senza che l’interessato ne sia informato;
b.
l’esercizio o la tolleranza di attacchi o azioni contro la dignitą personale o professionale.

Stato 15 settembre 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali