Capitolo 4: Prestazioni del datore di lavoro
Sezione 7: Prestazioni del datore di lavoro in caso di trasferimento e impieghi all’estero o presso organizzazioni internazionali
< Art. 85 Concessione di prestiti
> Art. 87 Risarcimento di danni
Art 86 Prestazioni in caso di malattia
(art. 29 LPers)
1 Il datore di lavoro assume le spese supplementari per assicurazioni rese necessarie dal soggiorno all’estero del personale distaccato, del coniuge, del partner registrato e dei figli che danno diritto ad assegni familiari.1
2 Il DFAE può disciplinare d’intesa con il DFF, nel quadro di un contratto di assicurazione collettiva, l’obbligo assicurativo, le prestazioni dell’assicurazione e il contributo federale.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).
Stato 15 settembre 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali