Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Politica del personale
Sezione 1: Principi
< Art. 7 Plurilinguismo
> Art. 9 Protezione della personalitą

Art. 8 Impiego e integrazione di disabili

(art. 4 cpv. 2 lett. f LPers)

1 Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti creano le condizioni adatte per impiegare disabili in modo mirato e provvedono a integrarli professionalmente in modo durevole. A tal fine possono avvalersi di specialisti e adottare programmi di promozione.

2 Il DFF stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.


Stato 1° gennaio 2011
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