Capitolo 4: Prestazioni del datore di lavoro
Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi
< Art. 64 Tempo di lavoro
> Art. 65 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario
Art. 64a1 Orario di lavoro basato sulla fiducia
(art. 17 LPers)
1 Gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile.
2 Per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30–38 l’orario di lavoro basato sulla fiducia è obbligatorio.
3 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 24–29 possono convenire con il loro superiore l’orario di lavoro basato sulla fiducia.
4 Gli impiegati che svolgono una delle funzioni di cui all’articolo 34 capoverso 2 non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia.
5 In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 5 per cento del salario annuo. In luogo dell’indennità in contanti e d’intesa con il superiore, gli impiegati possono prendere dieci giorni di compensazione oppure, a titolo eccezionale, chiedere l’accreditamento di 100 ore sul conto del congedo sabbatico.
6 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno successivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).