Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Prestazioni del datore di lavoro
Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi
< Art. 63 Prestazioni in caso di infortunio professionale
> Art. 64a Orario di lavoro basato sulla fiducia

Art. 64 Tempo di lavoro

(art. 17 LPers)

1 La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri.

2 Di regola, gli impiegati occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana; il tempo di lavoro svolto in più è compensato con una settimana di congedo supplementare per ogni anno civile. D’intesa con l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2, gli impiegati possono lavorare sulla base di 41 ore settimanali senza settimana di compensazione.

2bis La settimana di compensazione deve essere presa nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto alla stessa. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essa deve essere presa nel corso dell’anno successivo. Se per qualsiasi altro motivo non viene presa, la settimana di compensazione decade senza indennità.1

3 Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno.

4 Se l’esercizio lo permette, agli impiegati sono offerte differenti forme di durata del lavoro. Esse si basano di norma sull’orario flessibile di lavoro.

5 Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24.

6 Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile nel quale l’impiegato compie 55 anni.


1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).


Stato 15 settembre 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali